Si porta a conoscenza della cittadinanza che, con Deliberazioni di Giunta Comunale nn. 17 e 18 dell'8 maggio 2020, l’Amministrazione Comunale ha disposto:
- la sospensione del pagamento del canone per l’installazione di mezzi pubblicitari (ICP) e del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) per l’anno 2020;
- di demandare a successivo provvedimento la definizione della scadenza dei pagamenti dei predetti.
Si porta a conoscenza della cittadinanza che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalla Legge n. 160/2019, commi 738/783.
Aliquote e Versamenti 2020
In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019 mentre la seconda rata sarà calcolata sulla base delle aliquote deliberate per l'anno 2020 come conguaglio. La scadenza del versamento dell'imposta dovuta è fissata in due rate:
- 16 giugno, prima rata
- 16 dicembre, seconda rata (conguaglio)
Per l'anno 2020, i Comuni possono approvare le delibere relative alle aliquote dell'imposta entro il 31 luglio 2020 (D.L. n. 34 del 19/05/2020 scadenza per l'approvazione del Bilancio di previsione) con validità dal 1° gennaio dell'anno 2020 e dovranno essere pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze entro il 28 ottobre 2020.
Modalità di versamento
Il versamento dell'imposta è effettuato mediante modello F24 disponibile gratuitamente presso qualsiasi Ufficio Postale o Sportello Bancario. Nel modello F24 deve essere inserito il codice catastale H442 - (che identifica gli immobili situati nel Comune di Roccascalegna)
3916 - come codice per le aree edificabili - COMUNE
3918 - come codice per altri fabbricati - COMUNE
3925 - come codice per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO
3930 - come codice per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE
Sono state in gran parte riconfermate le tipologie di abitazioni assimilabili ad abitazione principale con una eccezione importante che riguarda i pensionati AIRE che adesso non beneficiano più dell'esenzione per l'abitazione posseduta in Italia.
Se l'importo da versare risulta inferiore a € 12 annui il contribuente non deve effettuare alcun versamento. Se l'importo da versare è superiore a € 12, ma le singole rate risultano inferiori, il versamento deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Si ricorda che il contribuente deve provvedere direttamente al versamento in autoliquidazione.
L'Ufficio Tributi non fornisce la stampa dei modelli di pagamento IMU; a tal fine sono attivi il servizio Calcolo IMU sul Web o in alternativa è necessario rivolgersi ad un Caaf o ad un professionista.
Si comunica alla cittadinanza che, con Ordinanza n. 6 del 04/05/2020, il Sindaco ha disposto la riapertura al pubblico del Cimitero comunale a partire da lunedì 4 maggio 2020, fermo restando l'obbligo di evitare ogni occasione di assembramento e alle seguenti condizioni: clicca qui per prendere visione dell'Ordinanza sindacale.
Il Ministero dell’Interno ha pubblicato il nuovo modello di autodichiarazione per gli spostamenti dal 4 maggio 2020. L’autodichiarazione è anche in possesso degli Operatori di Polizia e può essere compilata al momento del controllo.
Con Ordinanze n. 50 e 52 del 30/04/2020 emanate dal Presidente della Regione Abruzzo, vengono dettate le seguenti disposizioni:
- è consentita l'attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, nel proprio Comune di residenza o nel Comune più vicino qualora non sia presente tale attività, purché il servizio venga svolto per appuntamento e garantendo il distanziamento sociale;
- è consentito svolgere all'interno del Comune di residenza o abituale domicilio, o di Comune limitrofo, passeggiate a cavallo all'aria aperta esercitate individualmente;
- è consentito svolgere le seguenti attività motorie e attività all'aria aperta, corsa e utilizzo della bicicletta, dalle ore 6.00 alle ore 20.00, esclusivamente in modalità individuale, nell'ambito del proprio Comune di residenza;
- è consentito lo spostamento all'interno della provincia di residenza per lo svolgimento, in forma amatoriale, di attività di pesca lungo i corsi d'acqua e i laghi della regione Abruzzo e la pesca ricreativa in mare, esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal citato Dpcm 10 aprile 2020 e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19, alle seguenti condizioni: a) svolta da persona abilitata all'esercizio della pesca sportiva e ricreativa; b) con non più di due persone per imbarcazione, delle quali almeno una abilitata, nel caso di pesca in acque interne o in mare; c) nel rispetto della normativa vigente in merito all'esercizio della pesca sportiva e ricreativa;
- è consentito l'allenamento e addestramento dei cavalli, da svolgersi in maniera individuale da parte dei proprietari degli animali presso i maneggi autorizzati all'interno del territorio della regione Abruzzo, nel rispetto della normativa vigente in materia di distanziamento sociale;
- è consentito all'interno del territorio della Regione Abruzzo l'allenamento e addestramento cani in aree autorizzate, senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente, e comunque in totale sicurezza;
- gli interventi per lo svolgimento in forma amatoriale del taglio del bosco per ricavare legna da ardere per il proprio nucleo familiare, devono rispettare: a) il distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le fasi dell'attività e l'utilizzo di mascherine; b) evitare l'uso promiscuo di attrezzature, avendo a disposizione soluzioni idro alcoliche per il lavaggio delle mani e proteggendo le mani nell'esecuzione delle operazioni con appositi DPI; c) lo spostamento è consentito all'interno del Comune di residenza o di Comune limitrofo ad un massimo di due componenti del medesimo nucleo familiare e limitatamente ad una sola volta al giorno, con rientro nella medesima giornata nel posto da cui si è partiti; d) il completamento degli interventi di manutenzione e taglio dei boschi deve avvenire nel rispetto dei periodi e delle disposizioni previste dalle prescrizioni di massima e Polizia Forestale vigenti per provincia;
- è consentito l'asporto, anche nei giorni festivi, in quelle attività di ristorazione per le quali sia prevista l'ordinazione e la consegna al cliente direttamente dal veicolo (servizio Drive). Resta sospesa ogni forma di consumo sul posto di alimenti e bevande;
- è consentito ai residenti nella Regione Abruzzo lo spostamento, individuale o per massimo due persone purché appartenenti allo stesso nucleo familiare, nell'ambito del territorio regionale, all'interno del proprio Comune o nei Comuni dove si trovano le seconde case di proprietà, per il solo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazioni necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene da parte del proprietario dell'immobile. È obbligatorio il rientro in giornata presso l'abitazione abituale. Sono fatte salve tutte le prescrizioni previste dal legislatore nazionale e regionale relativamente alle "seconde case";
- sono consentiti gli spostamenti con autovetture con più di un passeggero, di cui uno seduto anche sul sedile anteriore, a condizione che il passeggero seduto sul sedile anteriore sia residente con il guidatore;
- gli spostamenti con motoveicoli possono essere effettuati con due persone, a condizione che il passeggero sia residente con il guidatore;
- nei giorni di domenica 3 maggio e domenica 10 maggio 2020 (Festa della Mamma) è consentita l’apertura, fino alle ore 13.30, del commercio al dettaglio di vivai e fiorai;
- è consentito lo spostamento all'interno del proprio territorio regionale, dove sono i natanti e/o le unità da diporto di proprietà, per le attività di manutenzione, riparazione e sostituzione dei velivoli.
Si propone la consultazione delle Ordinanze n. 50 e 52 del 30/04/2020.
Il Presidente del Consiglio ha firmato il Dpcm 26 aprile 2020 che dispone le nuove misure per il contenimento dell’emergenza Covid-19 nella cosiddetta “fase due”. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020.
Le misure adottate sono le seguenti:
– sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
– i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
– è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
– è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;
– l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
– non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
– sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Si propone in consultazione il testo integrale del decreto.
Si comunica alla cittadinanza che, con Ordinanza n. 5 del 21/04/2020, il Sindaco ha disposto l’obbligo di utilizzo di mascherine o altri sistemi di protezione all'interno degli esercizi commerciali di vicinato, degli uffici pubblici, degli uffici postali, delle farmacie e di ogni altra attività privata o pubblica aperta al pubblico, sia da parte del personale che dei clienti.
Si propone di seguito la consultazione delle ordinanze sindacali, clicca qui.
La Regione Abruzzo ha avviato la procedura per la concessione di un contributo riconosciuto ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale per effetto dei provvedimenti adottati in materia di sicurezza sanitaria. La domanda per beneficiare del contributo deve essere prodotta esclusivamente attraverso la piattaforma telematica della Regione Abruzzo: app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici
Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione:
- copia documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto dichiarante;
- copia dei documenti d’identità in corso di validità di tutti i componenti il nucleo familiare (esclusi i minori);
- copia del codice fiscale del dichiarante;
- copia del permesso di soggiorno (per i soggetti stranieri).
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